Regolamento

Regolamento interno isituito dal Consiglio di Amministrazione e approvato in data 16 ottobre 2020 dall’Assemblea generale dei Soci ai sensi dell’Art. 24 dello Statuto Sociale 28.10.2019
Art. 1
Il presente regolamento interno integra, attua e completa lo Statuto Sociale senza apportare a esso modifiche.
Art. 2
Il Consiglio di Amministrazione in considerazione delle disponibilità di cassa dell’esercizio finanziario, delibera entro il 31 marzo di ogni anno gli importi della quota sociale, dei sussidi e contributi che riguarderanno l’esercizio successivo e ne darà comunicazione ai soci nell’assemblea generale ordinaria annuale.
Art. 3
Il sussidio per vecchiaia, corrisposto dal compimento di 65 anni di età, verrà versato in unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno ai soci che ne facciano richiesta scritta.
Art. 4
Il sussidio per invalidità, pari all’importo dell’intera pensione di vecchiaia, verrà corrisposto in unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno, ai soci che ne facciano richiesta, corredata da certificato medico attestante la totale e permanente inabilità al lavoro, purché abbiano maturato 15 anni di iscrizione al sodalizio.
Art. 5
I sussidi di vecchiaia e di invalidità non sono cumulabili e sono erogati previa delibera del Consiglio di Amministrazione, compatibilmente alle disponibilità di cassa dell’esercizio finanziario.
Art. 6
Ai soci in regola con il pagamento della quota sociale viene riconosciuto, previa apposita domanda:
a) contributo per malattia determinante inabilità temporanea al lavoro attestata da certificato medico, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, che si riserva diritto di controllo da parte del medico fiduciario;
b) contributo per ricovero ospedaliero attestato da apposita certificazione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione;
c) contributo per assistenza notturna da parte di personale qualificato anche al domicilio, purché attestata da idonea certificazione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione;
d) contributo straordinario deliberato dal Consiglio di Amministrazione per casi particolari opportunamente documentati.
Art. 7
Ai figli dei soci defunti viene riconosciuto, previa apposita domanda, sussidio di importo pari alla pensione di vecchiaia sino al compimento del 18° anno di età.
Art. 8
Ai figli dei soci e ai soci in regola con il pagamento della quota sociale, previa domanda da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, sono riconosciuti contributi per la frequenza delle scuole elementari, medie, superiori e universitarie nelle misure determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente alle disponibilità di cassa dell’esercizio finanziario.
Tali contributi saranno erogati entro il 31 maggio di ogni anno.